A giorni, la Giunta per le immunità del Senato si pronuncerà circa la richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti. Poi sarà la volta dell’Assemblea. Nonostante la Procura di Catania si fosse espressa per l'archiviazione, escludendo la sussistenza di un reato, il Tribunale dei ministri di Catania ha inviato al Senato la richiesta per consentire di sottoporre Salvini a processo. In attesa delle decisioni che verranno, può essere utile chiarire alcuni profili, fornendo alcuni elementi di valutazione. Anche al fine di cogliere alcune inesattezze dette e scritte sulla vicenda.
Innanzitutto, va premesso che l’ex titolare del Viminale non si è avvalso del potere – di vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nelle acque territoriali italiane – di cui al decreto Sicurezza bis (d.l. n. 53/2019, convertito con l. n. 77/2019), né avrebbe potuto farlo. Infatti, la Gregoretti è una nave della Guardia costiera italiana, quindi una nave militare, nei cui riguardi non trovano «applicazione le norme contenute nel cosiddetto decreto Sicurezza bis», come precisato subito dal Tribunale dei ministri per dissipare ogni dubbio circa l’uso improprio di tale normativa. Dunque, da dove deriva la responsabilità imputata all’ex ministro? Per comprenderlo, va ricostruito il quadro normativo, come il Tribunale ha fatto.
La Convenzione internazionale di Amburgo del 1979 sulla ricerca e il soccorso marittimi (Convenzione Sar, Search and Rescue, ratificata con l. n. 147/89 e attuata con d.p.r. n. 662/94), insieme alle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare (Risoluzione Msc 167-78, maggio 2004) della Organizzazione marittima internazionale (Imo), obbliga gli Stati, nelle regioni Sar di competenza, a garantire assistenza a ogni persona in pericolo in mare (senza distinzioni relative a nazionalità, status o circostanze nelle quali la persona sia trovata), nonché a fornirle le prime cure e a trasferirla in un luogo sicuro (Pos: Place of Safety). Il Pos, secondo le citate Linee guida, è il luogo in cui le operazioni di soccorso si considerano concluse, cioè dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non sia più minacciata; le loro necessità primarie (cibo, alloggio, cure mediche) vengano soddisfatte; sia organizzato il loro trasporto nella destinazione vicina o finale. Le Linee guida prescrivono agli Stati anche di dotarsi di un Centro nazionale di coordinamento delle attività di soccorso (Mrcc: Maritime Rescue Coordination Centre) nonché di appositi piani operativi, al fine di minimizzare i tempi ed evitare ritardi nelle operazioni di sbarco causati da adempimenti (sanitari, logistici, di ordine pubblico) facenti capo a diverse autorità.
In Italia, il piano operativo è stato adottato con direttiva Sop 009/15 (settembre 2015) dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (Imrcc), d’intesa con gli enti interessati. Nel piano operativo si prevede che, quando il soccorso in mare sia effettuato da navi della Guardia costiera italiana, la richiesta di assegnazione del Pos debba essere inoltrata – tramite l’Imrcc e il Centro nazionale di coordinamento (Ncc) – al dipartimento per le Libertà civili e per l’Immigrazione del ministero dell’Interno. Il nulla osta del ministro è un atto dovuto: egli può eventualmente individuare un punto di sbarco diverso da quello definito in via preliminare, ma un place of safety deve comunque autorizzarlo. Dal richiamato complesso di norme, internazionali e nazionali, Linee guida Imo e direttiva Sop, deriva quindi la responsabilità del Viminale circa l’indicazione del porto: e conseguentemente l’imputazione a carico di Salvini, in qualità di ministro dell’Interno e con abuso dei propri poteri, del reato di sequestro di persona aggravato (art. 605, c. 1, 2 n. 2 e 3, c.p.) per «omessa indicazione del luogo sicuro» che «ha determinato una situazione di costrizione a bordo con limitazione della libertà di movimento dei migranti».
Chiarito tutto questo, nel procedimento in esame qual è il ruolo del Tribunale dei ministri, prima, e della Camera di appartenenza dell’interessato (previa relazione della Giunta per le immunità), poi? Al Tribunale compete una verifica circa la sussistenza del reato secondo il diritto; alla Camera, invece, spetta una valutazione politica, in base a cui essa «può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo» (art. 9, l. n. 1/1989). In altri termini, Camera o Senato giudicano sul piano politico se l’atto del ministro sia stato finalizzato alla tutela dell’interesse generale; e, in caso di valutazione positiva, lo specifico atto – pur qualificabile come reato – è preservato dalla giurisdizione ordinaria.
Ciò consente di comprendere il motivo per cui la memoria difensiva dell’ex vertice del Viminale è interamente tesa a documentare che egli pose in essere un’azione – basata su ragioni politiche, in vista di un «preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo» – di cui il presidente del Consiglio e altri componenti dell’Esecutivo erano pienamente consapevoli. Infatti, Salvini non replica alle circostanziate accuse avanzate a suo carico dal Tribunale, ma tende a dimostrare che il premier e altri ministri erano informati di quanto accadeva: evidentemente, egli vuole sostenere la tesi che, non essendosi nessuno opposto né avendo mostrato orientamenti diversi, i suoi atti erano condivisi e considerati come espressione coerente dell’azione di governo nell’interesse del Paese. Da ciò discenderebbe la natura politica di quegli atti e, dunque, la loro insindacabilità da parte della magistratura.
In buona sostanza, con la memoria difensiva per il caso Gregoretti, incentrata sul coinvolgimento implicito del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (e altri) data l’assenza di una dissociazione in modo ufficiale, l’ex titolare del Viminale prova ad arrivare allo stesso risultato che per il caso Diciotti aveva ottenuto mediante la dichiarazione esplicita di coinvolgimento da parte di Conte (nonché di Di Maio e Toninelli): la differenza tra le due vicende sarebbe solo formale e non sostanziale. Peraltro, «se un ministro va contro l’indirizzo del governo, il premier qualcosa deve pur fare» (C. Nordio), considerato che a quest’ultimo spetta il compito di dirigere la politica generale del governo e mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri (art. 95 Cost.).
Si può sostenere che l’ex ministro abbia agito a tutela dei confini nazionali, cioè in adempimento del suo dovere istituzionale di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica (l. n. 121/1981) e, pertanto, che questa sia una causa di giustificazione al suo comportamento (art. 51 c.p.)? Il Tribunale lo esclude: lo sbarco di 131 stranieri irregolari non poteva costituire «un problema cogente di “ordine pubblico”», in particolare perché, «in concomitanza con il “caso Diciotti”, si era assistito ad altri numerosi sbarchi dove i migranti soccorsi non avevano ricevuto lo stesso trattamento; inoltre, nessuno dei soggetti ascoltati dal Tribunale aveva riferito «informazioni sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di “persone pericolose” per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale». Il Tribunale, peraltro, aggiunge che «le scelte politiche o i mutevoli indirizzi impartiti a livello ministeriale non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati di garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco dei migranti in un luogo sicuro»; che l’interesse all’ordine e alla sicurezza pubblica va contemperato con diritti fondamentali, qual è quello della libertà personale; e che, comunque, l’obiettivo “politico” di Salvini nel non indicare un Pos – attendere impegni all’accoglienza da parte di altri Stati – poteva essere perseguito con condotte diverse, senza violare la normativa, nazionale e internazionale, applicabile.
Qualora il Senato dovesse votare a favore dell’autorizzazione a procedere, si potrebbe verificare una situazione paradossale per due profili. Come accennato, la Procura di Catania ha ritenuto che nel caso Gregoretti non fosse ravvisabile un reato, esprimendosi per l’archiviazione. Ebbene, se Salvini fosse processato, il Pubblico ministero (lo stesso) «dovrebbe esordire chiedendone subito il proscioglimento, in coerenza con le sue precedenti conclusioni» (C. Nordio). Il secondo profilo attiene al fatto che, se l’azione di Salvini, cioè il ritardo nell’indicazione del porto di sbarco, fosse reputata estranea all’azione di governo, e dunque perseguita come reato, si potrebbe verificare l’eventualità di una valutazione della responsabilità giuridica di Conte nella vicenda.
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