È sempre più comune sentire parlare di sharing economy (economia collaborativa) e vederla descritta come un’alternativa rispetto ai sistemi economici più tradizionali. Questo modello si sta imponendo negli ultimi anni grazie allo sviluppo di piattaforme digitali (in Italia +34,7% nel 2015), che permettono agli utenti di mettersi in contatto tra loro, e alla diffusione degli smartphone, che garantiscono l’accesso a tali piattaforme. Nonostante la sua crescente importanza, questo sistema è di difficile analisi perché include fenomeni molto diversi tra loro come gruppi di acquisto solidale, banche del tempo e piattaforme multinazionali (Uber, Airbnb). A tutto ciò si deve aggiungere come vi sia un evidente vuoto normativo, che ha impedito di regolare tale modello così da assicurare che potesse creare opportunità senza però competere in modo sleale nei confronti degli operatori più tradizionali o determinare condizioni lavorative ingiuste.
Per affrontare questi problemi è stata presentata alla Camera dei Deputati il 27 gennaio 2016 una proposta di legge, che mira a definire un registro di piattaforme abilitate e un insieme di regole che tutelino operatori del settore collaborativo e di quello più tradizionale. Non è solo positivo che il Parlamento riconosca l’importanza di questo fenomeno e la necessità di regolarlo, ma anche che identifichi come uno degli aspetti più problematici il rapporto tra i gestori delle piattaforme e quegli utenti che le utilizzano per fornire servizi. È stato, infatti, da più parti messo in evidenza come il vuoto normativo abbia permesso alle piattaforme di riconoscere i fornitori di servizi come imprenditori ma di vincolarne così tanto l’operato da non garantire loro una reale autonomia. Il «documento di politica aziendale» che, secondo la proposta di legge, le piattaforme abilitate dovranno siglare sembra permettere di superare almeno alcuni di questi problemi assicurando ai fornitori di servizi piena libertà di definire la prestazione e i prezzi, non imponendo loro alcuna esclusiva e tutelandoli a fronte di un’esclusione ingiustificata dalla piattaforma.
Nonostante questi aspetti positivi, restano limiti e ambiguità che sarebbe bene superare al fine di poter regolare in modo efficace un fenomeno così complesso.
1- La sharing economy viene presentata come un’innovazione che definisce un nuovo modello economico e culturale capace di promuovere forme di consumo consapevole. Una simile definizione, costruita sulla contrapposizione innovazione/tradizione, non è neutrale, dal momento che descrive positivamente l’economia collaborativa, né condivisa, visto che è stato da più parti sottolineato come tale sistema tenda, soprattutto nei casi delle piattaforme più di successo, a non garantire alcuna innovazione ma a rispecchiare caratteristiche proprie dei modelli più tradizionali. A conferma di ciò si può fare riferimento al caso di Airbnb che per molti è passato da piattaforma che permetteva di condividere una stanza del proprio appartamento a sito di annunci di affitti di intere proprietà spesso controllate da poche persone.
In questo contesto occorre segnalare che il modo in cui il fenomeno dell’economia collaborativa viene inquadrato dovrebbe essere oggetto di un dibattito ampio all’interno del Parlamento.
2- Non viene chiarito su cosa possono vertere gli scambi o le interazioni all’interno della sharing economy sostenendo genericamente che questa riguarda «l’economia generata dall’allocazione ottimizzata e condivisa di spazio, tempo, beni e servizi tramite piattaforme digitali» (articolo 2 comma 1). Per quanto questa scelta sia legittima, essa ha importanti conseguenze e dovrebbe quindi essere discussa. Dal momento, infatti, che in alcuni casi le piattaforme sono caratterizzate da scambi economici e rapporti lavorativi tra gestori, fornitori del servizio e suoi fruitori, non definire alcun vincolo rispetto a questi aspetti implica che tutto ciò a cui le parti attribuiscono un certo valore economico può trasformarsi in un’opportunità lavorativa.
Evidentemente, una simile posizione non può essere considerata neutrale e condivisa. È infatti possibile sostenere che una società democratica ha il compito di garantire che i lavori non creino una condizione di vulnerabilità o precarietà e che uno dei modi per farlo sia definire quale tipo di attività possano essere considerate lavorative. Secondo una simile posizione alcune prestazioni saranno escluse in quanto ingiuste, altre considerate legittime ma solo come forma di favore tra pari a cui non venga corrisposto alcun compenso.
A conferma dell’importanza di regolare le relazioni interne alla sharing economy, si deve sottolineare come è bene che vengano tutelati coloro che fruiscono del servizio. Per garantire ciò non è sufficiente, a differenza di quanto suggerito dalla proposta di legge, fare appello alla forza della reputazione digitale o alla necessità di stipulare assicurazioni. Basti pensare alle critiche indirizzate nei confronti di alcune piattaforme per non aver sempre assicurato l’accesso ai propri servizi agli utenti con disabilità, a differenza di quanto viene richiesto agli operatori più tradizionali.
Se quindi è vero che la sharing economy veicola relazioni che non possono essere inquadrate all’interno di logiche tradizionali, ciò non esclude che i problemi che sono propri dei sistemi più tradizionali riguardino anche simile modello e che sia quindi compito del legislatore affrontarli e risolverli.
Per concludere, non si può che considerare positivamente la proposta di una legge sull’economia collaborativa, ma si deve allo stesso tempo essere consapevoli della complessità delle tematiche in gioco in modo da discuterle apertamente e assicurare che questo nuovo sistema economico garantisca davvero opportunità per tutti e non confermi i limiti dei modelli che vuole sostituire.
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