Con 5 anni di ritardo, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la lista “Per la Lombardia”, guidata dall’on. Formigoni, aveva falsificato centinaia di firme per l’ammissione alla competizione elettorale lombarda e che il procedimento elettorale seguitone era invalido e avrebbe dovuto essere annullato. La giustizia penale ha già individuato e punito i colpevoli (tra i quali non è incluso l’on. Formigoni, ma sono inclusi autorevoli rappresentanti delle istituzioni). Ora il giudice amministrativo ha proclamato formalmente l’invalidità delle operazioni elettorali, che solo l’intervenuto scioglimento anticipato del Consiglio regionale salva dall’annullamento. La dichiarazione d’invalidità dell’elezione, dopo l’accertamento della falsificazione del titolo di ammissione della lista, non è un colpo di scena. Però è un dato significativo, il cui valore è apprezzabile considerando la scelta del Consiglio di Stato di non percorrere la scorciatoia della dichiarazione d’improcedibilità per carenza di interesse sopravvenuta, pur suggerita dalle difese della Regione e dei consiglieri di cui era in discussione l’elezione. Le ragioni sono espresse in un passo della motivazione, in cui i giudici osservano che non è il Consiglio di Stato la sede competente a determinare le implicazioni della dichiarazione d’illegittimità. Infatti, il punto è che la dichiarazione d’illegittimità impedisce di archiviare definitivamente la pratica e lascia invece in eredità ad altre sedi amministrative e giurisdizionali (in particolare, il governo e la Corte dei Conti) questioni imbarazzanti, come quelle della sorte del contributo alle spese elettorali erogato alla lista illegittimamente ammessa all’elezione, e della sorte dei vitalizi maturati da consiglieri regionali illegittimamente eletti. Sono aspetti i cui eventuali sviluppi è lecito attendere con curiosità, sia pur temperata dal dubbio che l’assuefazione collettiva alla proliferazione di episodi, anche più gravi, di malversazione finisca semplicemente con l’inibire qualsiasi sviluppo. La sentenza del Consiglio di Stato però offre alcuni spunti di riflessione per il futuro.
1) La decisione del giudice amministrativo è arrivata in un tempo insolitamente rapido. Infatti, le sedi giudiziarie coinvolte (Tar, Tribunale civile e Consiglio di Stato) hanno fornito con solerzia il loro apporto alla definizione della controversia. Ma se tutte le componenti della magistratura chiamate in causa si impegnano per la riduzione dei tempi, il massimo cui si può aspirare, in caso di elezione inquinata da un falso, è una sentenza postuma. Il Consiglio di Stato aveva cercato di proporsi nella verifica della genuinità dei documenti, in via incidentale e limitatamente ai giudizi elettorali, ma la Corte costituzionale ha lasciato l'esclusiva del giudice ordinario sulle questioni di falso. I fatti hanno dimostrato l'inidoneità del riparto di giurisdizione e ciò dimostra una falla nel meccanismo cardine di una democrazia rappresentativa. Ora si dovrebbero introdurre correttivi normativi che neutralizzino il pericolo emerso: ad esempio, la codificazione della soluzione propugnata dal Consiglio di Stato, che consentirebbe al giudice amministrativo di accertare, in via incidentale, la falsità di atti influenti sul procedimento elettorale. La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che tale soluzione non è doverosa, ma non che sia anche preclusa.
2) Nel giudizio che si è concluso i consiglieri hanno partecipato attivamente, esercitando il loro diritto di difesa. Mentre la Regione Lombardia, invece di interessarsene in modo neutrale, si è schierata al fianco di una parte cercando di impedire l'accertamento dell'illegittimità, poi dichiarata dal giudice. Ciò meriterebbe l'attenzione della Corte dei Conti non solo per il costo della difesa tecnica, affidata ad autorevolissimi professionisti del libero foro, ma anche perché la scelta processuale dell'amministrazione ha contribuito a espandere i tempi del giudizio, favorendo perdite erariali rilevanti, difficilmente recuperabili.
3) Quando viene messa in dubbio la correttezza dei procedimenti elettorali, il corpo del Paese dovrebbe sviluppare anticorpi: il ministero degli Interni per cinque anni ha assistito indifferente alla battaglia giudiziaria. Dunque se il giudizio si fosse concluso senza alcun accertamento del merito, in seguito all'accoglimento di una delle tante eccezioni formali sollevate dai consiglieri resistenti, lo Stato italiano si sarebbe accontentato e avrebbe rinunciato ad accertare il grado di reale rappresentatività delle istituzioni di una delle sue maggiori regioni, sebbene la falsità delle sottoscrizioni fosse manifesta. Tale atteggiamento, non proprio garantista, rivela spiacevoli affinità con l'omertà. Ora che però ogni dubbio è stato dissolto e l'illegittimità dell'elezione è stata dichiarata da un giudice con sentenza inappellabile, che rimette ad altre sedi la determinazione dei suoi effetti, si è in attesa di vedere se gli organi dello Stato cominceranno finalmente a sviluppare un barlume d'interesse per la vicenda.
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