Le elezioni amministrative dello scorso mese di giugno sembrano appartenere a un passato già compiuto. Eppure non hanno ancora esaurito la loro capacità di modificare gli assetti del nostro governo locale. Infatti, secondo la legge 56/2014 (la cosiddetta «legge Delrio»), dalle elezioni svolte nei comuni capoluogo di Città metropolitana – che in questa tornata elettorale sono stati ben 6 – derivano significative conseguenze sulla composizione degli organi delle Città metropolitane (sindaco, conferenza e consiglio metropolitani) e quindi sui futuri percorsi e sulle politiche che da questi saranno perseguite e realizzate. Le Città metropolitane sono enti titolari di rilevanti funzioni in merito alla pianificazione territoriale, ai sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, alla mobilità e viabilità, al sostegno delle attività economiche e di ricerca innovative e ai sistemi di informatizzazione e digitalizzazione. Tali competenze hanno un’incidenza determinante per numerosi aspetti sensibili della vita dei cittadini.

Nonostante la loro rilevanza, l’insediamento degli organi metropolitani non sembra destare attenzione. Come stabilito dalla legge, il primo insediamento degli organi di quasi tutte le Città metropolitane (che in totale sono 14) era avvenuto entro il 2014, sempre nella disattenzione generale. Gli organi metropolitani in via di prima attuazione erano espressione degli assetti esistenti, non essendosi tenute elezioni che riguardassero i comuni capoluogo di Città metropolitane. Le recenti elezioni amministrative, per la prima volta dall’approvazione della legge (con la sola eccezione di Venezia, dove si è votato nel 2015), hanno riguardato 6 comuni capoluogo di Città metropolitana: Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Roma, Torino. Si è così innescato il meccanismo elettorale di secondo livello che riguarda tali enti.

I livelli territoriali di rappresentanza diretta delle rispettive comunità – e con sistema di elezione diretta – individuati dalla legge, anche a Costituzione invariata, sarebbero dunque solo due: le regioni e i comuni

Nell’attuale assetto – su cui la riforma costituzionale proposta dal governo non va a incidere – la legge Delrio prevede per gli organi delle Città metropolitane l’adozione di un sistema di elezione indiretta, di secondo livello. In larga parte ciò dipende dal fatto che queste sono state concepite come un «livello di governo di area vasta, chiaramente collocato in una visione funzionale più ad una razionale e coerente organizzazione dell’attività dei comuni insistenti sul territorio che non ad un livello di democrazia locale espressione della comunità metropolitana» (così la relazione illustrativa del disegno di legge Delrio). I livelli territoriali di rappresentanza diretta delle rispettive comunità – e con sistema di elezione diretta – individuati dalla legge, anche a Costituzione invariata, sarebbero dunque solo due: le regioni e i comuni.

Per effetto delle elezioni svolte nei comuni capoluogo e sede di Città metropolitana, e quindi nei 6 comuni richiamati, si ha così un nuovo sindaco della Città metropolitana. La conferenza vede la presenza del nuovo sindaco metropolitano (e degli altri sindaci dei comuni eventualmente coinvolti nella tornata elettorale e rientranti della Città metropolitana), ma soprattutto il precedente consiglio metropolitano decade e si procede a nuove elezioni entro 60 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo, con il sistema di elezione indiretta. Tale termine, un po’ forzatamente, è stato interpretato dalla conferenza Stato-Regioni con riferimento non all’effettivo svolgimento delle elezioni ma alla loro indizione.

In un clima di apparente, generale disattenzione al tema, nelle prossime settimane si assisterà al compimento di questo iter elettorale, mentre già ora si stanno definendo gli assetti per la presentazione delle liste di questa particolare elezione. In particolare le Città metropolitane di Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino hanno fissato al 9 ottobre la data di elezione degli organi metropolitani. Per la Città metropolitana di Cagliari – per la quale il primo consiglio metropolitano si era insediato solo nello scorso aprile – la data dell’elezione dovrebbe essere fissata entro il mese di settembre.

Le Città metropolitane di Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino hanno fissato al 9 ottobre la data di elezione degli organi metropolitani

La natura indiretta del sistema elettorale che determina gli organi delle Città metropolitane non ha creato particolare scalpore nel dibattito pubblico, e nemmeno la Corte costituzionale (che si è pronunciata, con la sentenza n. 50/2015, sulla legittimità costituzionale della legge Delrio) ha espresso un’eventuale reprimenda. Anche in campagna elettorale, nei 6 comuni indicati, i temi connessi a questi o ad altri aspetti delle Città metropolitane non hanno avuto sostanziale rilievo, probabilmente per la distanza tra i cittadini e questa nuova istituzione, frutto della mancanza di un rapporto diretto (in primo luogo elettorale) tra gli uni e l’altra, che senz’altro contribuisce a rendere le Città metropolitane un ente di cui pochi hanno compreso la reale dimensione e potenzialità. Meriterebbe quindi uno sguardo diverso e più partecipe dell’opinione pubblica, almeno in queste delicate settimane, il sistema elettorale che determina gli organi e quindi le future politiche di tali enti. Sicuramente sarà opportuno monitorare anche il percorso attraverso cui se ne affermerà o meno la legittimazione indiretta.