Martedì 24 gennaio la Supreme Court del Regno Unito ha deciso in via definitiva che l’attivazione delle procedure di cui all’articolo 50 Tue per il recesso della Gran Bretagna dall’Unione devono essere attivate attraverso un’espressione di volontà parlamentare. Accanto a temi di stretta attualità, all’interno della sentenza si sentono aleggiare le argomentazioni di classici books of authority (come Smith, Coke, Bolingbroke, Blackstone e Burke) e la ferma riaffermazione dei principi di un ordinamento costituzionale, basato sull’equilibrio e la divisione delle competenze. Penso che Nicola Matteucci, il massimo cultore italiano del costituzionalismo inglese (e non solo in Italia), avrebbe molto gioito, gustando le radici di un costituzionalismo basato sull’affermazione della rappresentanza e del contropotere. La lettura delle novantasette pagine della sentenza, come capita nei casi importanti negli ordinamenti di common law (per gli Stati Uniti, ad es., la sentenza Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 su Guantanamo della Corte suprema del 2004), non è, infatti, solo un arido testo giuridico, ma riconsidera l’intero diritto costituzionale britannico.
Ricapitoliamo. Con l’European referendum Act (2015) era stata indetta una consultazione popolare per decidere sull’alternativa tra remain o leave. L’atto normativo del Parlamento non diceva cosa sarebbe accaduto se i cittadini avessero votato a favore della fuoriuscita britannica dall’Ue. L’allora primo ministro Cameron non ritenne che questa fosse una possibilità realistica: egli basò il proprio azzardo politico sull’esito oramai risalente del referendum popolare per l’ingresso nella Cee (1975), sul favorevole precedente del referendum scozzese del 2014 e sul fatto di poter giocare sulle ampie contraddizioni del Labour party. Il 23 giugno dell’anno scorso si è visto come una simile eventualità sia riuscita a destrutturare la leadership conservatrice e il destino della Gran Bretagna in Europa.
Il successore di Cameron, Theresa May, ha ritenuto che si dovesse rispettare la volontà popolare e, viste le difficoltà con i gruppi parlamentari conservatori in entrambe le Camere, ha deciso di attivare l’articolo 50 sulla base della prerogativa regia intestata al governo per quanto riguarda l’indirizzo di politica estera. Il ricorso di Gina Miller, co-fondatrice del Fondo di investimento SCm, all’Alta Corte e poi quello del governo, soccombente in prima istanza, alla Corte suprema hanno certificato che vi è un obbligato passaggio parlamentare, che potrebbe riaprire i giochi in argomento, ma ha anche negato che le unità della devoluzione(Scozia e Irlanda del Nord,che hanno votato contro il leave) abbiano la possibilità di incidere su argomenti strettamente collegati alla competenza politica generale di Westminster. La Corte non ha ritenuto che il referendum di giugno fosse da considerarsi «decisivo», ma puramente «consultivo», lasciando quindi aperte le successive valutazioni.La Corte non ha ritenuto che il referendum di giugno fosse da considerarsi "decisivo", ma puramente "consultivo", lasciando quindi aperte le successive valutazioniIn questo specifico caso si conferma, infatti, ancora una volta la attuale debolezza dei ceti politici nazionali, ma soprattutto si respira la sempre maggiore importanza che hanno le giurisdizioni nelle società contemporanee nell’acclarare i conflitti con gli strumenti del diritto. Utilizzo consapevolmente il verbo acclarare e non risolvere, perché la decisione della Corte suprema britannica incide sulla procedura, ma non risolve il conflitto, che si potrà generare all’interno del Parlamento, dei partiti britannici e tra centro e periferia (in particolare con la Scozia).
In sostanza, la Corte suprema ha riaffermato gli elementi fondamentali della Costituzione britannica di tipo non documentale, che si fonda sulla sovranità del Parlamento, organo complesso costituto dal monarca (oramai da circa due secoli rappresentato dal governo) e dalle due Camere. La sentenza ha respinto da un lato la teoria della sovranità popolare non mediata dagli organi rappresentativi attraverso le votazioni referendarie, dall’altro l’idea che sulla base della prerogativa regia il governo possa attivare indirizzi non basati sulla esplicita espressione della volontà parlamentare. Essa ha, invece, riaffermato con forza il principio che decisioni che coinvolgono diritti individuali e strutture organizzativa non possono essere sottratte alla decisione della rappresentanza parlamentare. In conseguenza di tutto ciò il governo ha presentato il 26 gennaio alla Camera dei comuni un public bill per «conferire potere al Primo ministro di notificare, ai sensi dell’art. 50(2) del Tue, l’intenzione del Regno Unito di recedere dall’Ue» [European Union (Notification of Withdrawal) Bill (HC Bill 132)].Nello scenario geopolitico la sentenza indebolisce la posizione negoziale interna e esterna di Theresa May e la prospettiva della Global BritainConcludendo, nello scenario geopolitico la sentenza indebolisce la posizione negoziale interna e esterna di Theresa May e la prospettiva della Global Britain. Le dichiarazioni recenti di Trump al «Times» e alla «Bild Zeitung» (16 gennaio) hanno dato il là ad affermazioni drastiche del primo ministro britannico per una uscita hard dall’Ue. Tuttavia, per evitare alcune reazioni che sembrano rievocare le posizioni di Mario Appelius sulla «perfida Albione», la attuale lateralità britannica appare il prodotto incrementale della debolezza europea, sempre più periferica nella prospettiva mondiale. La Gran Bretagna, davanti ad un’Europa sempre più debole ed indecisa, risponde al pericolo populista dell’Ukip con il tentativo di rilanciare un suo ruolo autonomo di ganglio globale. Alla fine di un ciclo plurisecolare di sviluppo, l’asse dell’Atlantico rispolverato dalla May rischia, però, di essere non adeguato.
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