La continuità con il passato delle attuali politiche in tema di immigrazione è già stata rilevata sotto molteplici aspetti. Nei giorni scorsi ne ha fornito ulteriore dimostrazione una circolare dal Servizio Centrale Siproimi, istituito dal ministero dell’Interno, che ribadisce la prosecuzione di quanto disposto dal precedente governo in tema di accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria.
Al riguardo, serve fare una premessa: in base al primo decreto Sicurezza (d.l. 113/2018 convertito in l. 132/2018), le citate categorie di stranieri non possono più essere ospitate negli ex Sprar, ora Siproimi – sistema di accoglienza finalizzato all’integrazione e alla formazione – in quanto tali centri sono oggi riservati esclusivamente a titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati. La disciplina transitoria di tale decreto, peraltro, prevede che richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria possano rimanere nel Sistema di protezione “non oltre la scadenza del progetto di accoglienza” (art. 12, commi 5 e 6). I primi sono ora destinati a strutture di prima accoglienza (Cas), all’interno delle quali permangono fino alla definizione del loro status.
Ciò detto, la menzionata circolare, indirizzata agli “enti locali titolari di progetti Sprar/Siproimi […] con scadenza del triennio il 31/12/2019”, dispone che entro la fine dell’anno, da un lato, i titolari di protezione umanitaria escano dal sistema Siproimi; dall’altro lato, i richiedenti asilo siano trasferiti dal Siproimi a strutture di prima accoglienza. L’esclusione di titolari di protezione umanitaria e richiedenti asilo dal Siproimi alla scadenza del progetto era già stata ribadita, peraltro, dal precedente ministro dell’Interno il 18 dicembre 2018.
La predetta circolare è da esaminare unitamente a un altro atto (decreto del 13 dicembre 2019), emanato solo qualche giorno prima dall’attuale ministero dell’Interno, Luciana Lamorgese, mediante il quale si dispone che “gli enti locali con progetti in scadenza al 31.12.2019 sono autorizzati, nelle more dell’approvazione delle domande di finanziamento per il successivo triennio, alla prosecuzione dell’accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi a decorrere dal’1.1.2020”.
La lettura congiunta della circolare del Servizio Centrale Siproimi e del decreto del Viminale ha indotto una situazione di incertezza interpretativa: la prima estromette dal sistema di accoglienza ex Sprar alcuni di coloro che ne avevano titolo prima del decreto Sicurezza (richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria), mentre il decreto di proroga dei progetti in scadenza dispone la «prosecuzione dell’accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi». Gli «aventi titolo» citati da quest’ultimo provvedimento potrebbero essere intesi come tutti gli attuali partecipanti ai progetti stessi (richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria, minori non accompagnati), e allora vi sarebbe contrasto con quanto disposto dalla circolare; oppure come soltanto quelli oggi aventi diritto ai sensi del decreto Sicurezza (titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati, escludendo dunque richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria), in conformità alla circolare. La questione è resa più complessa dalla circostanza che di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 29460/2019) ha stabilito che il decreto Sicurezza non possa essere applicato retroattivamente: pertanto, coloro i quali abbiano presentato richiesta di protezione umanitaria prima del 5 ottobre 2018, data dell’entrata in vigore di tale decreto, non ricadono sotto la nuova normativa, che circoscrive di molto i casi in cui può essere concesso un permesso per motivi umanitari.
La non retroattività del decreto riguardo alla concessione di tale tipo di protezione ha fatto sorgere il dubbio che per quanti abbiano presentato la relativa istanza prima del 5 ottobre 2018 sussista anche il diritto a proseguire, ossia ad accedere all’accoglienza in un progetto Siproimi, così come ne avrebbero avuto titolo prima del decreto Sicurezza (che ora limita l’ospitalità a titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati, come detto). Nel senso della irretroattività pure con riguardo all’accoglienza si è espresso di recente il Tar del Veneto: quindi, nei loro riguardi, è dubbia l’applicazione della circolare sull’allontanamento dai centri.
La situazione è ancor più ingarbugliata se si considera che gli stranieri i quali, prima della richiamata pronuncia della Cassazione sulla non retroattività del decreto Sicurezza, hanno visto negata la propria istanza di protezione in forza dell’applicazione retroattiva della normativa ora potrebbero trovarsi in attesa dell’esito del ricorso contro la relativa decisione (peraltro, con una circolare del luglio 2018, il precedente ministro dell’Interno già chiedeva alle Commissioni territoriali una stretta sulla concessione dei permessi umanitari): anche nei loro confronti sussistono perplessità circa l’allontanamento dai centri di accoglienza.
Per l’assistenza ai richiedenti asilo oggi viene destinato non più di quanto necessario alla loro mera sopravvivenza, essendo stati ridotti tutti i servizi alla persona, alcuni dei quali sono spariti totalmente
Quanto alla situazione dei richiedenti asilo ospitati nei centri ex Sprar e da trasferire nei Cas, ai sensi della citata circolare del Servizio Centrale Siproimi, è opportuno ricordare i tagli disposti mediante lo schema di capitolato per la gestione dei centri di accoglienza da parte del precedente ministro dell’Interno: per l’assistenza ai richiedenti asilo oggi viene destinato non più di quanto necessario alla loro mera sopravvivenza, essendo stati ridotti tutti i servizi alla persona, alcuni dei quali sono spariti totalmente. E i tagli sono tali che, in alcuni casi, i bandi per la gestione dei Cas sono andati deserti, in quanto le somme previste rendono l’accoglienza insostenibile per diversi operatori, alcuni dei quali sono stati costretti a chiudere. Pertanto, data la carenza di tali centri, i richiedenti asilo potrebbero essere trasferiti in Cas molto distanti dai luoghi ove hanno iniziato un percorso di integrazione mediante l’ospitalità negli ex Sprar, interrompendo così un percorso virtuoso.
A seguito del clamore mediatico scaturito dai provvedimenti citati, il Viminale ha fatto sapere che i titolari di protezione umanitaria presenti nei progetti ex Sprar potranno rimanere nelle strutture dopo il 31 dicembre 2019 e fino al 30 giugno 2020 grazie a fondi dell'Unione europea (Fondo Asilo, migrazione e integrazione). Dunque, a fronte del pasticcio giuridico in precedenza rilevato, il ministro dell’Interno ha messo la classica toppa, senza risolvere i problemi alla base: da un lato, perché fondi che «dovrebbero essere utilizzati per mettere in piedi un percorso di autonomia, al fine di evitare fenomeni di assistenzialismo», vengono invece impiegati «per sostituirsi a misure già previste»; dall’altro lato, perché non si chiarisce il dubbio sulla eventuale (non) retroattività del decreto Sicurezza circa il diritto degli stranieri a godere dello stesso sistema di ospitalità esistente al momento dell'accesso; infine, perché non si rivedono i bandi per la gestione dei servizi di accoglienza, date le criticità evidenziate.
L’attuale governo ha scelto di non affrontare la situazione venutasi a determinare a seguito del primo e del secondo decreto Sicurezza, limitandosi all’intenzione di recepire le indicazioni del capo dello Stato
Soprattutto, quanto esposto è conseguenza del fatto che l’attuale governo ha scelto di non affrontare la situazione venutasi a determinare a seguito del primo e del secondo decreto Sicurezza, limitandosi all’intenzione di recepire le indicazioni del capo dello Stato (cioè la modifica di un’unica disposizione in tema di immigrazione). Fino a quando non si interverrà sulle storture derivanti dalle normative citate, vi saranno condizioni di incertezza del diritto a danno di soggetti svantaggiati: vale a dire, ciò che in uno Stato di diritto non dovrebbe essere tollerato.
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