Con un’affermazione molto forte, uno degli autori più importanti della letteratura mondiale, in uno dei suoi libri (A. Camus, La morte felice, Bompiani, 2018) sosteneva: «Non rinunciare mai Catherine. Hai tante cose dentro di te e la più nobile di tutte, il senso della felicità. Ma non aspettarti la vita da un uomo. Per questo tante donne s’ingannano. Aspettala da te stessa». Scritta tra il 1936 e il 1938, come può non considerarsi attuale?
Viviamo nell’epoca delle emozioni «mordi e fuggi», del super-individualismo che regna sovrano superando, sovente, l’importanza di ogni rapporto umano. Forse Camus, con le sue parole, voleva essere foriero di un messaggio, cioè di non confidare troppo nell’Altro, nella sua integrità. Non abbandonarsi totalmente a chi abbiamo dinanzi, potrebbe voler dire mantenere un velo di protezione, specie in una società in cui tutto – o quasi – è veloce, istintivo e ben poco ponderato.
Il web, in questo contesto, assume la doppia valenza di fondamentale mezzo di informazione e coscienza, sia individuale sia sociale, e d’altro canto, di strumento di possibili abusi e sopraffazioni. Nello spazio virtuale che la rete ci fornisce, ognuno è detentore di un palco fittizio, dal quale esprimersi e condizionare gli altri fruitori del servizio, incrementando al contempo un senso di insoddisfazione e solitudine, dovuta alla carenza di un reale plauso, quando al consenso della platea non si accompagna una vera condivisione.
I fenomeni che ne derivano sono i più disparati, oltre a essere novelli anche nel mondo della giurisdizione, che nell’ultimo decennio ne ha dovuto prendere coscienza, disciplinandoli, prevenendoli ove possibile, e infine sanzionandoli. Si pensi al bullismo in Rete, il cosiddetto cyberbullismo. Una piaga dilagante che non conosce barriere di luoghi o ceti sociali.
Così come la Rete non è il colpevole assoluto di tutto ciò, la Legge non è l’unica a poter risolvere conflitti che spesso sono più umani e culturali, prima ancora che giuridiciCosì come la Rete non è certamente il colpevole assoluto di tutto ciò, la Legge non è l’unica a poter risolvere conflitti che spesso sono più umani e culturali, prima ancora che giuridici. Credo che tra lo strumento utilizzato e la soluzione alle possibili derive si pongano tre step fondamentali, ai quali non si può abdicare. La comprensione di sé, dell’altro e delle nostre azioni, fin dai primi anni di vita; l’educazione intesa quale formazione volta a formulare scelte consapevoli che non arrechino pregiudizio; e, infine, il confine, l’argine, la regola basilare per ogni persona, che sappia in tal modo dove doversi fermare.
Senza pretese di esaustività su un argomento così complesso, credo sia utile convincersi che la violenza, dentro o fuori dal web, in ogni sua accezione, può essere concretamente arrestata solo attraverso un cambiamento personale e introspettivo di ognuno di noi: «la legge, da sola, non può tutto» (C. Ambrosio e L.A. Macrì, Donne e web. Violenza di genere ed educazione ai sentimenti, La rondine, 2020).
La tutela che l’ordinamento italiano fornisce ha fondato le sue radici in un processo di cambiamento europeo, volto alla «tutela della vulnerabilità». La protezione non poteva essere rivolta a una sola e specifica cerchia di persone, poiché numerose e variegate sono le vittime di sopraffazioni, che oggigiorno si rivolgono all’Autorità giudiziaria. È proprio secondo tali presupposti che è nato, nel panorama europeo, un percorso rivolto alla tutela dei soggetti considerati più vulnerabili.
Oltre che prendere in considerazione il mondo dei minorenni, contrastando il fenomeno del bullismo, l’Europa ha rivolto lo sguardo alla famiglia, la quale da luogo di massima cura si trasforma spesso in un contesto di abusi, non facili da far emergere, proprio per i vincoli – di sangue e affettivi – che legano i componenti della stessa. A titolo di esempio, i dati Istat ci ricordano, ogni anno, che la maggior parte delle violenze subite da una donna avviene all’interno del nucleo familiare, dal quale difficilmente ella riesce a sottrarsi.
La cornice europea in cui ha avuto inizio il suddetto processo di riforma e prevenzione, possiede un’ampia valenza. La riforma comprende sia l’introduzione di nuove fattispecie criminose sollecitate da condotte illecite che mai, prima d’ora, erano state prese in considerazione (perché, in alcuni casi, sviluppatesi solo negli ultimi anni, sia l’inasprimento di determinate pene), sia procedure più snelle e auspicabilmente più veloci per proteggere le persone offese.
Si possono dunque individuare convenzionalmente tre fasi e tre obiettivi differenti di tutela, tutti però convergenti verso la protezione – come già detto – della vulnerabilità.
La prima fase ha avuto inizio, per quanto riguarda l’Italia, nel 2012, con la ratifica della Convenzione di Lanzarote, una norma che ha intessuto una specifica tutela nei confronti dei soggetti minorenni, figli minori, soggetti con infermità psico-fisiche, nell’ambito dei reati di violenza sessuale, pornografia minorile, abuso e sfruttamento dei minori. Inoltre, nel 2016 è stata introdotta la fattispecie di reato relativa al traffico di organi, di cui all’art. 601 bis c.p.
La seconda fase è incentrata sul d.lgs. 21/2018, il quale ha riformulato la fattispecie di cui all’art. 630 bis c.p., riguardante lo sfruttamento da parte del datore di lavoro (caporalato); fenomeno che coinvolge un’altra categoria di soggetti fragili, i lavoratori.
La terza, attiene alla violenza contro le donne e alla violenza nelle relazioni domestiche. Il punto cardine è rappresentato dalla Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall’Italia con la l. 77/2013. Nel parlare di violenza di genere intendiamo la violenza diretta, nei modi più disparati, nei confronti di una persona a causa del suo genere, della sua identità o espressione di genere e che colpisce, secondo dati tangibili, uno specifico genere in modo accentuato. La Convenzione ha avuto riflessi sia sul piano sostanziale del diritto penale sia su quello procedurale.
L’attuazione della Convenzione è avvenuta mediante il Codice Rosso, che intende dare priorità a chi è vittima di violenza, garantendo un procedimento celere e l’inasprimento delle pene di una serie di delittiPer quanto concerne questo secondo aspetto, di estrema importanza è la formazione specifica di tutte le figure professionali che si occupano del percorso giuridico e psicologico delle vittime. L’attuazione della Convenzione è avvenuta, nel nostro ordinamento penalistico, mediante il Codice Rosso, che è il rappresentante ufficiale della terza fase; la locuzione scelta allude al percorso preferenziale che negli ospedali spetta a chi ha un’emergenza in corso o una patologia particolarmente grave. Allo stesso modo, mediante tale normativa, si intende dare priorità a chi è vittima di violenza, garantendo un procedimento celere. Oltre all’inasprimento delle pene di una serie di delitti, il Codice Rosso ha inserito nel codice penale quattro nuove fattispecie di reato.
L’art. 387 bis incrimina la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’art. 558 bis punisce chiunque costringa o induca un soggetto al matrimonio. L’art. 583 quinquies punisce le lesioni personali aggravate dalla deformazione o dallo sfregio permanente del volto. Infine, l’art. 612 ter, prevede il nuovo reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, dove ritorna il ruolo centrale del web e dei social network.
Tali condotte delittuose e riprovevoli erano certamente punite più genericamente anche prima del 2019, sottoforma di altri reati, come le lesioni gravissime o, per quanto riguarda il 612 ter, attraverso le minacce, la violazione della privacy (d.lgs. 196/2003), l’estorsione. Se in astratto le tutele sono un modello perfetto da seguire, in concreto, nella quotidianità, non appaiono sufficienti nella risoluzione di simili conflitti. Solo un forte senso di responsabilità, del singolo e della collettività, può fare la differenza.
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