Nonostante la straordinarietà della sua decisione di non applicare la sentenza della Corte europea di giustizia perché considerata "arbitraria", il Tribunale costituzionale federale tedesco, nel valutare il piano Pspp della Bce, si è mosso nel solco di una giurisprudenza consolidata.
Che può certamente essere contestata ma che rappresenta al momento, perlomeno dalla sentenza sul trattato di Maastricht (1993) e da quella sul Trattato di Lisbona (2009), la bussola della Corte tedesca per valutare il processo di integrazione.
Del Bundesverrfassungsgericht bisogna sempre tenere a mente la particolare natura. È certamente un tribunale, che si occupa di ricorsi presentati anche da semplici cittadini: non risponde dunque a ragioni di opportunità o di contingenza. Tantomeno, conosce una limitazione delle sue funzioni come pure del suo giudizio in casi "eccezionali", come poteva essere la crisi economica e com’è oggi quella del Coronavirus. Ma è anche un’istituzione che si è costruita un ruolo particolare di equilibrio politico, tant’è che Konrad Adenauer, che aveva tentato di ritardarne la costituzione, ammetteva a denti stretti: “Non è come ce l’eravamo immaginati”.
Di fatto, Karlsruhe è una corte anomala, molto temuta dalla classe politica tedesca
Di fatto, Karlsruhe è una corte anomala, molto temuta dalla classe politica tedesca. Nata per correggere possibili storture nell’esercizio della democrazia (preoccupazione connessa alla rivoluzione "legale" del nazionalsocialismo), negli anni Settanta se ne contestava l’azione conservatrice perché aveva limitato gli effetti delle riforme sociali della coalizione social-liberale. Pronunciando anche una (discutibilissima se non pessima) sentenza sul Grundvertrag con la Ddr, una delle pietre miliari della Ostpolitik di Brandt. E ancora negli ultimi anni è stata al centro degli attacchi dei populisti di destra, che le contestano le critiche all’idea di popolo fondata su base biologica per una sua riduzione a "semplice" insieme dei cittadini.
Sicuramente se ne può rinvenire un tratto legato alla storia costituzionale tedesca sin dal XIX secolo: il tentativo di neutralizzare o quantomeno limitare il conflitto politico all’interno di una grammatica giuridica. Operazione tra le più ideologiche e evidentemente tutta politica, ma che ha anche segnato il successo di questa istituzione nel quadro istituzionale tedesco.
La sentenza del 5 maggio, dunque, non è un affronto né tantomeno una rottura. Soprattutto perché il Tribunale costituzionale federale non aveva mai smesso di affermare la propria competenza a occuparsi di possibili violazioni dell’identità costituzionale tedesca. Fino alla dimensione più radicale, espressa anni fa da Dieter Grimm: “Ogni violazione del principio di competenza rappresenta un indebolimento della democrazia”. Che succede, cioè, quando una istituzione dell’Ue, persino la Corte di giustizia, non rispetta il mandato affidatole dai trattati?
Negli ultimi anni Andreas Voßkuhle, presidente uscente del Tribunale costituzionale, ha provato a far quadrare il cerchio: connettere la centralità che il Bundesverrfassungsgericht aveva ottenuto con la sentenza sul Trattato di Lisbona con le competenze della Corte europea. L’idea resta quella di definire un quadro comune per i casi di atti ultra vires, che vanno, cioè, oltre il mandato affidato alle istituzioni dai trattati, ed evitare così l’indebolimento della democrazia previsto da Grimm.
Molti sono stati critici con la sentenza su Lisbona, accusata di limitare l’integrazione, più che di favorirla. Le critiche sono in parte corrette e meritano di essere sviluppate. Tuttavia, quella sentenza fotografava una realtà valida ancora oggi: l’Europa non ha sostituito gli Stati nazionali, essi sono i “Signori dei Trattati”. Un’apertura incondizionata al diritto dell’Unione come pure una completa astensione dal controllo da parte della Corte di Karlsruhe non sono possibili. Con quella sentenza il Bundesverrfassungsgericht si attribuiva un ruolo rilevante nel processo di integrazione e, tuttavia, sconosciuto negli altri paesi. Che infatti, non lo capiscono, come si è visto chiaramente il 5 maggio scorso.
Da Lisbona in poi, Voßkuhle ha tentato di definire questo quadro comune già con il caso Omt, il primo piano Draghi (contro il quale i ricorsi furono presentati tanto dai soliti euroscettici ma anche dalla Linke). E fu in quella occasione che il Bundesverrfassungsgericht si rivolse per la prima volta alla Corte del Lussemburgo. Già in quello scambio si registrarono differenze di accenni che, tuttavia, non condussero a una rottura. Stavolta, invece, a Karlsruhe lo stesso procedimento della Corte di giustizia è apparso un atto ultra vires perché ha rinunciato ad esercitare le sue prerogative e il suo controllo.
In particolare, viene meno la "proporzionalità" (principio contenuto nei trattati europei), la verifica puntuale di interessi tutelati, di quelli che si avvantaggeranno e di quelli che potrebbero invece risultare danneggiati dal piano, impendendo anche una distinzione più precisa tra gli effetti di politica monetaria e quelli di politica economica. Proprio la circostanza che la Corte del Lussemburgo abbia ignorato i rilievi della Corte tedesca, proponendo a dicembre 2018 un giudizio sul Pspp (sollecitato nuovamente dal Bundesverfassungsgericht ) in parte contraddittorio persino con quello del giugno 2015, ha fatto scattare la reazione della Corte tedesca, che ha quindi ribadito, in modo chiaro e netto, le sue prerogative: se il controllo non si esercita nel Lussemburgo, Karlsruhe non ha intenzione di abdicare al suo ruolo.
La questione, tuttavia, è relativa ai principi ermeneutici tra le Corti e si può anche pensare che possa produrre effetti positivi per giudizi futuri. Del resto, il rapporto tra corti nazionali e quella del Lussemburgo non è mai stato semplice e quella italiana ne sa qualcosa. Anche qui la ricerca e il commento di reazioni e di comunicati stampa della Corte di giustizia o della Commissione europea da parte degli osservatori non sposta di una virgola la questione: sin dalla fine degli anni Ottanta il Tribunale costituzionale accetta la supremazia del diritto europeo e, di conseguenza, delle sue istituzioni fino a quando non sia violato il nucleo centrale dell’identità costituzionale tedesca (in estrema sintesi: diritti fondamentali e sistema democratico).
Non è nemmeno comprensibile la levata di scudi di gran parte degli economisti contro il Tribunale costituzionale, accusato, nemmeno tanto velatamente, di non capirci nulla di economia. La verifica giurisprudenziale degli atti delle istituzioni è affidata alle Corti che non sono formate da economisti, per quanto possano e debbano far riferimento ai loro studi.
Quanto al termine di tre mesi assegnato al Bundestag e alla Bundesbank, sono in molti a ritenere che sia facilmente superabile. Lo stesso Olaf Scholz, ministro delle Finanze, ha detto che la Bundesbank continuerà a prendere parte al programma anche dopo i tre mesi, dopo che i presupposti della Corte saranno soddisfatti.
La politica tedesca è pronta a fare la sua parte per rispettare il mandato all’integrazione europea. Del resto, cosa che certamente non ha fatto piacere ai ricorrenti, il Bundesverrfassungsgericht ha ritenuto che il piano non costituisca un aggiramento del divieto di finanziamento agli Stati stabilito dai trattati.
E, se è vero che Karlsruhe può chiedere che la proporzionalità sia rispettata sia dalla Bce (altrimenti le sue azioni sono appunto ultra vires) sia, in sede di verifica ex post, dalla Corte di giustizia, deve accettare che l’esito di questo test possa essere differente se a condurlo è una corte piuttosto che un’altra. L’importante, tuttavia, è che sia sufficientemente fondato, cosa che era effettivamente assente nel giudizio della Corte europea del dicembre 2018. Il giudizio è e resta una valutazione dell’azione della Bce rispetto al mandato affidatole dai trattati: nulla a che fare con la sua autonomia, che non significa certo essere al di sopra delle regole.
Al momento una modifica radicale dei trattati non è all’ordine del giorno per l’ovvia ragione della totale assenza di un asse politico intorno al quale rilanciare l’integrazione
Tuttavia, se il programma Pspp andrà avanti, è evidente che la base giuridica per interventi straordinari della Bce si fa sempre più sottile. Rischia di spezzarsi. Ecco perché i piani futuri di Commissione e Bce, sui quali il Tribunale costituzionale non si è, ovviamente, pronunciato, dovranno tener presente delle sue indicazioni. Al momento una modifica radicale dei trattati non è all’ordine del giorno per l’ovvia ragione della totale assenza di un asse politico intorno al quale rilanciare l’integrazione. L’ultima campagna del governo italiano sugli eurobond, nonostante gli avvertimenti da più parti, non teneva conto proprio di questi aspetti. E Ursula von der Leyen sta cercando una soluzione solida giuridicamente proprio per evitare di incorrere poi in richiami futuri. Ma a mettere a rischio la stabilità dell’euro e dell’Europa sono le sue classi dirigenti. Non i suoi tribunali. Dei quali fa parte anche il Bundesverrfassungsgericht e le altre Corti costituzionali.
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