Si è concluso la settimana scorsa in Francia il dibattito sulla decadenza dalla cittadinanza per reati di terrorismo: durato diversi mesi, costato le dimissioni della ministra della Giustizia Taubira e finito, dopo molto penare, nel nulla di fatto. Per Hollande si tratta di un fallimento politico eclatante, tanto più che la proposta di riforma costituzionale all’origine del dibattito, fortemente voluta dal presidente, godeva di percentuali altissime di consenso presso l’opinione pubblica.
La riforma in questione prevedeva l’introduzione nella Costituzione di una norma che avrebbe sancito la perdita della cittadinanza per i colpevoli di reati di terrorismo, estendendo misure già previste dal Codice civile. All’origine della proposta, come è stato apertamente dichiarato dal primo ministro, c’era soprattutto l’esigenza di produrre un «gesto simbolico forte» in reazione ai recenti attacchi terroristici.
Questa proposta di riforma costituzionale è caduta vittima di un dilemma che aveva già agitato la discussione su misure analoghe adottate in Gran Bretagna e in Canada. La decadenza dalla cittadinanza può essere estesa indiscriminatamente a tutti i cittadini che si macchiano di reati di terrorismo, oppure può essere limitata solo a coloro che dispongono di una seconda nazionalità. Nel primo caso, la legge non fa discriminazioni, ma corre il rischio di creare apolidi. Nel secondo, non crea apolidi, ma discrimina fra cittadini «al cento per cento» e binazionali, creando di fatto una cittadinanza di seconda classe per questi ultimi. Il dilemma mette in evidenza una contraddizione fondamentale fra l’intento della legge e il senso stesso della cittadinanza in uno Stato liberale e democratico, che riposa su due principi fondamentali.
Il primo è l’eguaglianza. La cittadinanza (democratica), come hanno ripetuto gli slogan anti-riforma in questi mesi, è «una e indivisibile». È stata creata apposta per eliminare ogni distinzione fra i membri di una stessa società. Il suo fine e la sua logica sono quelle dell’eguaglianza. I diritti associati alla cittadinanza nazionale, come ci ha insegnato Marshall, sono disegnati con l’intento di creare uno spazio di eguaglianza assoluta in cui le distinzioni di provenienza, di religione, di occupazione e (persino) di classe non contano più. La nozione di eguaglianza che è propria della cittadinanza democratica, si potrebbe dire, non è distributiva, ma comparativa e relazionale. Ciò che conta non è tanto o soltanto che cosa si ottiene, ma come si è trattati rispetto agli altri membri della società, e il modo in cui questo status di perfetta eguaglianza permette a ciascuno di rapportarsi agli altri. Per questa sua logica interna la cittadinanza non ammette né gradi né eccezioni.
Il secondo principio è quello di universalità. La cittadinanza democratica è il modo in cui si incarna all’interno di società e istituzioni particolari e concrete, e su base nazionale, il diritto universale e di ciascun essere umano «ad avere dei diritti». La cittadinanza, intesa in questo senso, non è un «privilegio», o una condizione che si può meritare per buona condotta, ma è il primo dei diritti perché è condizione della realizzazione di ogni altro. È il modo in cui, all’interno delle istituzioni nazionali, si riconosce l’appartenenza al genere umano. È in base a questo principio che la condizione di apolidia è ritenuta una grave violazione dei diritti fondamentali della persona. Come ha raccontato in modo convincente Hannah Arendt, essere apolidi corrisponde di fatto ad essere esclusi dall’umanità.
A questi due principi corrispondono i due corni del dilemma di fronte al quale si è trovato il legislativo francese. I due principi vanno in coppia: nessuno dei due può essere sacrificato senza snaturare il senso della cittadinanza. L’unico modo per uscire dal dilemma consiste nell’abbandonare il paradigma democratico, imponendo alla cittadinanza una torsione tribalista e identitaria. In questo modo può essere intesa come appartenenza e privilegio, anziché come spazio giuridico e istituzionale in cui si definiscono e operano i diritti e i doveri di una persona, e insieme ad essi, anche le giuste punizioni per i crimini commessi.
Il progetto di riforma di Hollande è caduto, ma sono rimaste le discriminazioni nel Codice civile nei confronti dei cittadini per naturalizzazione. In Canada, si sta facendo marcia indietro sulla legislazione recente sulla perdita di cittadinanza, che discriminava i bi-nazionali. In Gran Bretagna, a partire dal 2002 la legislazione è cambiata più volte: dapprima la perdita di cittadinanza è stata estesa a ogni cittadino, naturalizzato o per nascita, che recasse «pregiudizio a interessi vitali del Regno Unito», ma solo nel caso in cui disponesse di una seconda nazionalità; poi (dopo gli attacchi londinesi del 2005), il criterio dirimente per la perdita della cittadinanza è diventato il «bene pubblico»; per arrivare alla legislazione attuale, che ristabilisce il criterio degli «interessi vitali», e prevede che di fatto possano perdere la cittadinanza, su semplice decisione del ministro dell’Interno, i soli cittadini naturalizzati, anche nel caso in cui tale decisione li renda apolidi.
Queste vicende mettono in evidenza ancora una volta come l’emergenza terroristica stia costringendo i governi e l’opinione pubblica a ritornare – spesso in maniera scoordinata e confusa – sulla mappa concettuale e i principi fondamentali dell’etica politica delle nostre società. Nella discussione su questi temi, è inevitabile che la scena sia occupata dal dilemma libertà-sicurezza. Ma in realtà ad essere chiamati in gioco, insieme alla libertà e ai diritti civili, sono anche altri principi fondamentali delle nostre istituzioni, come quello di eguaglianza e di cittadinanza. E, come nel caso della libertà, si rischia di travolgerli senza avere riflettuto a sufficienza sulle loro implicazioni e sul loro significato.
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