L'8 e 9 maggio, a Milano, si è tenuta la prima “fiera del divorzio” del nostro Paese. La notizia è stata ripresa anche dal "New York Times", che nel titolo celebrava l'evento come segno di un cambiamento profondo della cultura italiana, centrata su una visione di famiglia profondamente ispirata dalla chiesa cattolica. In realtà, nonostante l'Italia rimanga oggi un Paese dove ci si separa e divorzia meno che altrove, il cambiamento dei costumi degli italiani relativamente alla dissolubilità del matrimonio va avanti da tempo. Sin dagli anni Settanta separazioni e divorzi sono aumentati in maniera continua, e solo in anni recenti sembra esservi una qualche stabilizzazione nel loro numero. Per dare un'idea: nel 1997 si registrarono in Italia 60.281 separazioni, dieci anni più tardi le separazioni furono 81.359: un aumento superiore d un terzo in soli dieci anni!
Tuttavia, a questo rapido cambiamento di costumi, sembra non essere seguito un altrettanto rapido cambiamento normativo e di policy. Le norme che regolano separazioni e divorzi non hanno subito cambiamenti significativi dal 1987, mentre novità di rilievo sono state introdotte dalla “recente” legge 54/2006 per quel che riguarda la gestione del processo “post-rottura” e, in particolare, dell'affido dei figli minori. Concentriamoci su due questioni a questo riguardo.
Primo. Negli ultimi anni sono state presentate diverse proposte volte a modificare l'iter che conduce a separazione e divorzio. Le proposte vanno sostanzialmente in due sensi: (i) introdurre la possibilità per i coniugi di accedere al divorzio senza dover “passare per” la separazione; (ii) ridurre la durata del periodo di separazione necessario per accedere al divorzio. A questo riguardo dopo il 1987 nulla è cambiato. Di fatto l'impostazione rimane quella di disincentivare le rotture coniugali ponendo ostacoli (economici e di durata) all'ottenimento del divorzio. Ma, forse, sarebbe più efficace e nello “spirito dei tempi” prevedere politiche che aiutino le famiglie a “non scoppiare” e quindi a “prevenire” le crisi coniugali. Certo per fare questo occorrono servizi e, quindi, finanziamenti pubblici.
Secondo. Con la legge 54/2006 si stabilisce l'affido condiviso come modalità di “default” per l'affidamento dei figli. Di fatto, anche se già esisteva una tendenza all'aumento degli affidi congiunti, la legge ha avuto un notevole impatto: nel 2002 gli affidi condivisi erano circa il 10% del totale, nel 2005 il 15%, nel 2007 il 72%. Anche a questo riguardo, tuttavia, realtà e policy makers sembrano procedere a velocità diverse. A quattro anni dalla approvazione della legge non esiste una analisi sistematica delle sue conseguenze. Quali sono gli effetti di questo nuovo quadro normativo sul benessere dei figli? E quali quelli sulla conflittualità degli ex coniugi? Vi sono criticità che sono state risolte e/o introdotte da una estensione così ampia dell'istituto dell'affido congiunto? Di tutto ciò non sappiamo nulla. Raccogliere tali informazioni sarebbe di particolare importanza anche alla luce delle critiche che molti mossero alla legge 54. Numerosi esperti, infatti, fecero notare come l'affido congiunto, in presenza di alta conflittualità dei coniugi, potesse avere notevoli effetti negativi sui figli, spesso usati come “mezzo” per protrarre nel tempo le schermaglie tra gli ex coniugi. Pertanto si suggeriva che la legge stabilisse anche l'affiancamento del giudice e della coppia genitoriale da parte di professionisti, che aiutassero gli adulti a regolare e “gestire” questo passaggio. Di fatto la decisione circa l'utilizzo di figure di aiuto è invece lasciata alla “sensibilità” del giudice, cui inoltre compete (presumibilmente in assenza di competenze specifiche) determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, sulla base dell'interesse morale e materiale dei minori.
Su queste e molte altre questioni dove non è arrivato il legislatore forse ora arriverà il “mercato” che, come alla fiera di Milano, potrà aiutare gli ex coniugi a ricominciare un nuovo percorso di vita. A pagamento, of course.
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