Il corto circuito tra gli annunci sulle intenzioni del governo centrale sulla riforma delle province e la dura realtà delle norme entro le quali devono operare gli amministratori locali è efficacemente esemplificato dal blocco delle assunzioni stagionali per lo svolgimento dei compiti della polizia locale, previsto nell’articolo 5, comma 3, del Decreto Legge sugli enti locali entrato in vigore il 20 giugno. Il tema è al centro dello scambio epistolare tra il presidente dell’Anci, Piero Fassino, e il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia.

 

 

Scrive il 25 giugno Fassino che l’Anci aveva già espresso perplessità sulla norma del decreto degli Enti locali che prevede la destinazione ai Comuni, per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, del personale appartenente ai corpi di polizia provinciale. La norma impone il divieto di ricorrere ad altre tipologie contrattuali – leggasi stagionali – per le funzioni di polizia locale fino al completo riassorbimento dei dipendenti in carico alla Polizia provinciale. Il divieto  alimenterebbe così il già alto livello di allarme nei Comuni, soprattutto quelli a vocazione turistica, che stanno già concludendo le procedure di selezione di personale stagionale.

Risponde il 9 luglio Madia che un intervento normativo potrebbe consentire, in presenza di esigenze temporaneamente circoscritte ed eccezionali connesse con i flussi stagionali, di ricorrere a personale di polizia stagionale, nei limiti finanziari consentiti, escludendo però la possibilità  di prorogare i relativi contratti. “Nelle more dell’intervento normativo, […] gli enti locali valuteranno autonomamente se adottare soluzioni, in ambiti assolutamente circoscritti, che anticipino l’auspicato intervento normativo, nel rispetto degli obiettivi”.

In sostanza, il ministro responsabile delle norme e, auspicabilmente, del loro rispetto, suggerisce ufficialmente di non curarsene. Se chiamato a render conto del proprio operato in sede amministrativa o giudiziaria, come potrebbe difendersi l’amministratore locale? Volendo trarre le implicazioni logiche delle argomentazioni del ministro, la motivazione dovrebbe essere di aver ritenuto che le decisioni prese in contrasto con la norma in vigore avrebbero anticipato norme auspicate (ma anche, rispettose degli obiettivi) dal ministro pro-tempore della PA. Quanto potrebbe essere valutata plausibile una tale giustificazione da un magistrato pur incline all’interpretazione evolutiva delle norme? Quanto il principio di precauzione potrebbe indurre l’amministratore locale avverso al rischio a rispettare la norma di così recentissima fattura, a ridosso della stagione turistica, pur se questo implicasse tralasciare il merito delle funzioni della polizia locale?