Sergio Mattarella potrebbe rifiutarsi di emanare il recente decreto sicurezza e immigrazione, su cui molti dubbi di costituzionalità sono stati sollevati, e che – come ha autorevolmente scritto la giurista Enrica Rigo proprio per "il Mulino" – contraddice in sostanza le regole fondamentali dello stato di diritto, con l’evidente intento di cancellare il diritto umanitario invece di tentare di affrontare i problemi dell’integrazione dei migranti, che certo ha effetti sulla sicurezza?
La questione dei poteri presidenziali in materia di emanazione dei decreti legge non è controversa, poiché già sul finire degli anni Ottanta la Corte costituzionale (con la sentenza 406 del 1989) sottolineò «il potere di controllo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione degli atti del Governo aventi valore di legge», precisando che si tratta di un potere «di intensità almeno pari a quello spettante allo stesso Presidente sulle leggi».
Non si tratta dunque di un potere pieno, ma – per quanto “intenso” – di un potere duale, di un potere condiviso
Non si tratta dunque di un potere pieno, ma – per quanto “intenso” – di un potere duale, di un potere condiviso: come sappiamo, se un presidente della Repubblica rifiuta di controfirmare una legge esercitando il controllo (che è anche di conformità con i criteri costituzionali), il Parlamento può poi votare e arrivare comunque a varare quella stessa legge. Il meccanismo, come si vede, è quello dei bilanciamenti tra poteri costituzionali.
Anche per questo, il controllo sui decreti è stato dal Quirinale sempre, costantemente esercitato – e vale anche per il decreto immigrazione/sicurezza – in maniera preventiva, con un lavoro minuzioso (anche degli uffici preposti) sui testi dei provvedimenti. Non senza forti divergenze (i casi nel corso del tempo sono stati innumerevoli), ma sempre per l’appunto secondo quel criterio non scritto, ma ferreo durante l’intera storia repubblicana, della costituzionale «leale collaborazione» tra le istituzioni. Cosicché, sia detto tra parentesi, è risuonato stridente che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbia definito “galateo istituzionale” quello che è invece l’ovvio e dovuto rispetto di un potere di controllo a termine di Costituzione.
Ma nell’intera storia repubblicana quasi mai è accaduto che un presidente non emanasse un decreto legge. Lo fece per primo, con un atto d’imperio, Sandro Pertini, per evitare che alla Cassazione fosse sottratto il controllo formale (quello sostanziale tocca alla Consulta) sulla ammissibilità dei refendum.
E lo fece Giorgio Napolitano nel 2009, quando rifiutò di emanare il decreto del governo Berlusconi che avrebbe obbligato Eluana Englaro a continuare la nutrizione forzata che la teneva in stato vegetativo da 15 anni. Napolitano accompagnò la decisione con una lettera, che Berlusconi lesse in Consiglio dei ministri, nella quale sottolineava la motivazione del proprio rifiuto: non è dato un decreto legge che contravvenga una sentenza di magistratura. Alla quale il padre di Eluana Englaro si era rivolto, facendo valere l’articolo 32 della Costituzione. Si trattò, come si vede, anche in quel caso di rispetto della rule of law. Ma Berlusconi decise di ripresentare quel decreto come legge in Parlamento, e Napolitano autorizzò la presentazione: le Camere, come sappiamo, bocciarono il provvedimento, molto contrastato anche nel pubblico dibattito.
Un caso ancora diverso è ben esemplificato da quanto accadde il luglio scorso, quando Mattarella emanò il decreto terremoto del governo Conte poiché non vi aveva rilevato profili di manifesta incostituzionalità, ma accompagnandolo con una lunghissima lettera in cui annotava molteplici correzioni, articolo per articolo. Obiezione sostanziale e centrale il “rischio abusivismo”, obiezione non sono formale il fatto che fosse stato annunciato un testo di un solo articolo, ed erano invece diventati 21. Quelle presidenziali obiezioni furono presentate al Parlamento nel Milleproroghe, e son state poi votate questo 21 di settembre.
Occorre ricordare che un decreto è immediatamente operativo ma decade se entro sessanta giorni il Parlamento non lo converte in legge: decade in maniera retroattiva, ovvero sono nulli tutti gli atti che fossero stati compiuti a termine di quel decreto in quei sessanta giorni.
Quando arriva in Parlamento, prima di essere discusso, emendato e votato in Aula, deve passare diversi vagli sia alla Camera che al Senato
Quando arriva in Parlamento, prima di essere discusso, emendato e votato in Aula, deve passare diversi vagli sia alla Camera che al Senato. Alla Camera, il governo deve presentarsi a spiegare i criteri di necessità e urgenza, gli effetti e le conseguenze attese della norma, poi il decreto va al Comitato per la Legislazione che verifica l’omogeneità del contenuto. Al Senato, c’è il vaglio preventivo della Commissione Affari Costituzionali. Al centro della questione c’è – e questo vale naturalmente anche per l’esame del Quirinale –la valutazione dei criteri di necessità ed urgenza, ovvero le circostanze straordinarie che permettono al governo di legiferare in vece del Parlamento.
Si sa che della decretazione d’urgenza han fatto deciso abuso un po’ tutti i governi nostri contemporanei, ma non è peregrino chiedersi se valga la pena stravolgere il diritto umanitario, e il diritto stesso in varie forme a cominciare da sanzioni per i migranti condannati in primo grado quando la Costituzione prescrive la presunzione d’innocenza fino a che la sentenza sia passata in giudicato. Vale la pena chiedersi se serva a combattere, soprattutto in questo modo, un aumento di reati e una “emergenza immigrazione” che neanche i dati del Viminale registrano.
Infine, senza addentrarci nelle incostituzionalità del provvedimento sicurezza/immigrazione, né potendo prevedere cosa deciderà di fare il Quirinale, dobbiamo ricordare alcune parole di Sergio Mattarella: per un presidente della Repubblica “è un dovere firmare leggi e decreti, è un dovere anche nei casi in cui la penso diversamente”. Altrimenti, disse, non si va avanti, l’Italia si blocca. Era il 26 ottobre del 2017, e il grillino Alessandro Di Battista aveva chiesto al presidente della Repubblica di non firmare “l’incostituzionale Rosatellum”. Una legge nefasta, come si è visto, perché è servita a portare in Parlamento uomini e donne scelti dalle segreterie di partito più che dagli elettori, ma scritta in modo da superare il controllo di garanzia costituzionale del Quirinale. Non è detto che il decreto Salvini sia stato redatto in modo così abile da superare il criterio della “manifesta incostituzionalità”.
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