Era il 20 maggio 1970 quando veniva emanata la legge n. 300/1970, meglio nota come «Statuto dei lavoratori». Erede in parte della progettualità riformistica dei primi governi di centro-sinistra, la normativa andava ad attuare i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione.

Lo «Statuto» – che conteneva sei titoli relativi alla libertà e alla dignità dei lavoratori, alla libertà sindacale e al collocamento – si inseriva in un contesto storico complesso, eco da un lato della «grande trasformazione» seguita al miracolo economico e, dall’altro, degli strascichi delle rivolte della fine degli anni Sessanta: la contestazione studentesca e l’autunno caldo.

Un Paese, quell’Italia, che si presentava carico di contraddizioni ereditate da una trasformazione «mancata» o comunque «mal governata» – per citare gli scritti di Guido Crainz – e la cui complessità avrebbe avuto riflessi sul futuro sviluppo economico e sociale.

La ristrutturazione nelle fabbriche, seguita alla crisi del 1964-1965, aveva aumentato la meccanizzazione e i ritmi di lavoro, con la conseguente crescita delle prestazioni a cottimo, causa di ulteriori differenziazioni tra i lavoratori. Il peso sociale della classe operaia alla fine degli anni Sessanta aveva raggiunto livelli molto alti, con concentrazioni nei maggiori stabilimenti talvolta notevoli, fenomeno che non avrebbe tardato ad avere ripercussioni anche politiche. Le prime battaglie si accesero in aree periferiche per poi allargarsi, nella primavera del 1968, alle fabbriche del Centro Nord. L’eco della rivolta parigina, che dalle università si era andata estendo al mondo del lavoro, sembrava così attraversare le Alpi e alimentare una protesta italiana che si fondava su richieste di un generale miglioramento della condizione lavorativa (abolizione del cottimo e riduzione dei ritmi di produzione); sull’eliminazione delle «gabbie salariali» – che finivano per separare il Nord e il Sud del Paese – ma anche sulla riduzione delle differenze salariali esistenti tra operai e impiegati. I «padroni delle fabbriche sono fermi al Medioevo», denunciava «Il Giorno» nell’ottobre del 1969. Si trattava di una rivolta sindacale che apriva dunque anche all’espressione di nuove forme di cittadinanza.

L’eco della rivolta parigina, che dalle università si era estesa al lavoro, attraversava le Alpi alimentando una protesta fondata su richieste di un generale miglioramento della condizione lavorativaAllo scoppio dell’autunno caldo, determinato da elementi strutturali – come appunto le grandi concentrazioni operarie e il loro accresciuto peso sociale – si sommarono anche i disagi provocati dalla carenza di case e di servizi per gli immigrati meridionali nelle regioni del Nord, nonché gli effetti di quei sacrifici accettati durante gli anni del miracolo economico, le cui promesse non erano tuttavia più sufficienti a rispondere ai bisogni della classe operaia della fine degli anni Sessanta del Novecento.

Anche le forme di lotta cominciarono a cambiare: «prendendo a prestito» il modello delle rivolte studentesche, gli operai ricorsero a forme di agitazione spesso «spontaneistiche», con l’organizzazione di assemblee per coordinare la lotta e di scioperi selvaggi, anche contro la pratica sindacale consolidata. Scontri e manifestazioni culminarono nel luglio del 1969 con lo sciopero allo stabilimento della Fiat di Mirafiori organizzato contro il caro-affitti, ma il cui slogan, «Che cosa vogliamo? Tutto», è esemplificativo di un clima di tensione che dall’estate perdurò per tutto l’autunno del 1969, a testimonianza del fatto che le richieste di mutamento non toccavano solo le istanze sul lavoro, ma esprimevano un più generale bisogno di cambiare.

Le organizzazioni sindacali, provenienti dalla stagione delle scissioni degli anni Cinquanta, ripresero allora il confronto unitario, cimentandosi con strategie capaci di offrire soluzioni alla stagione delle lotte e mostrando una crescente volontà di autonomia rispetto ai partiti politici di riferimento. In azienda si giunse all’introduzione di una nuova forma di rappresentanza di base: i consigli di fabbrica. Gli echi degli scioperi dell’autunno 1969 non si spensero nemmeno con il raggiungimento del rinnovo del contratto dei metalmeccanici, ma finirono per ampliarsi ad altri settori produttivi nel biennio successivo.

Tra il 1968 e il 1973 si procedette nella penisola a una serie di riforme legislative politico-amministrative (l’istituzione delle Regioni e la legge che consentiva l’esercizio del referendum abrogativo), ma anche sociali, a partire da una revisione del sistema pensionistico, fino a giungere all’introduzione del divorzio nel 1970, che segnò anche l’avvio di una copiosa produzione legislativa a favore dell’estensione dei diritti delle donne.

È in tale contesto che si inserì lo Statuto dei lavoratori. Principali artefici ne erano stati il giuslavorista Gino Giugni e l’ex ministro del lavoro e della previdenza sociale Giacomo Brodolini.

La legge n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme di collocamento, fu intesa come un insieme di normative volte a proteggere la parte più debole del rapporto di lavoro e salvaguardare la pace sociale, senza pregiudicare il fine produttivo. L’art. 1 riguardava la libertà di opinione del lavoratore e stabiliva: «I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge».

La legge si articolava in sei titoli, che andavano dalla tutela della salute dei lavoratori al diritto di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, di svolgere assemblee e di indire referendum. In particolare, l'articolo 18 prevedeva che un licenziamento fosse annullato e il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro (oltre al pagamento di una indennità risarcitoria) nel caso di licenziamento senza giustificato motivo soggettivo o giusta causa, in aziende con più di quindici dipendenti. Come è noto, questo articolo è stato in parte rivisto dal Jobs Act del 2005.

Gli anni dal 1971-1973 furono caratterizzati dal consolidamento e dalla difesa dei diritti ottenuti, su cui cominciò a incombere lo spettro del peggioramento della congiuntura economicaGli anni dal 1971 al 1973 furono caratterizzati da un sostanziale consolidamento e difesa dei diritti ottenuti, su cui cominciò a incombere lo spettro del peggioramento della congiuntura economica, segnata dalla crisi petrolifera. La spirale inflazionistica degli anni Settanta finì per acuire i conflitti sulla distribuzione del reddito. A ciò seguì un progressivo decentramento della grande industria, che contribuì alla fortuna delle piccole imprese e dei sistemi locali, ma anche all’aumento del fenomeno del lavoro sommerso.

Parafrasando il titolo dell’emblematico film di Elio Petri, nonostante i nuovi diritti garantiti dallo Statuto, la classe operaia non era dunque «andata in paradiso».

Si apriva così una nuova stagione post-fordista. Congiunture economiche e crisi politiche si succedettero avviando un nuovo «processo di trasformazione», che dagli anni Ottanta è proseguito fino ad oggi, determinando un calo progressivo del peso dell’Italia tra i principali Paesi industrializzati. Il mercato del lavoro è stato sempre più soggetto alla flessibilizzazione delle forme contrattuali, che si è inevitabilmente riflettuta anche sulle normative riguardanti i diritti dei lavoratori.

Da qui l’importanza di ricordare – a cinquant’anni di distanza e in un contesto storico in cui la precarietà della condizione lavorativa sembra tornare un tema di grande attualità – una data che ha rappresentato un momento importante per la storia sindacale e per la società italiana in generale.