La sinossi, come sempre. La sinossi, infatti, tra il testo originario del d.l. 4/2010, che istituiva l’Agenzia nazionale per i beni di mafia, e la legge 50/2010 di conversione di quel provvedimento sarebbe la migliore rappresentazione della partita giocata allora tra poteri dello Stato per affermare la propria governance nel settore strategico dei patrimoni sottratti alla criminalità. Governo e una parte della magistratura si sono dati battaglia sul testo di quel decreto legge, in modo tanto cruento quanto silenzioso, e, alla fine dei lavori parlamentari, la lobby delle toghe che si occupava dell’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati l’ha spuntata, riaffermando la propria potestà.
Lo ha fatto in uno snodo che, mai come in questi giorni, appare decisivo per il successo dell’intera manovra antimafia sul versante patrimoniale: quello della scelta degli amministratori giudiziari, ossia di coloro i quali coadiuvano i tribunali nella gestione degli immensi patrimoni immobiliari e societari sottratti alle cosche.
Al di là della riorganizzazione dei compiti inerenti la destinazione finale dei beni (passata, negli anni, dall’Agenzia del demanio al Commissario straordinario, quindi ai prefetti e, infine, all’Agenzia nazionale), il settore nevralgico e decisivo era (e resta) quello dell’amministrazione patrimoniale nella pendenza dei procedimenti penali e di prevenzione. E ciò per più di una ragione.
Il fallimento sistematico delle attività imprenditoriali nel corso della gestione giudiziaria (con statistiche di mortalità aziendale spaventose), il deterioramento dei beni immobili, i tempi enormi che intercorrono tra il sequestro iniziale e la destinazione finale dei patrimoni erano, e purtroppo sono, alcuni dei mali endemici del contrasto economico alle mafie. Non giova alla vittoria dello Stato l’idea che dopo oltre trent'anni (la legge Rognoni-La Torre è del 1982) non sia ancora stato messo in piedi un sistema efficiente di gestione e acquisizione dei beni illeciti.
Il decreto legge 4/2010 intendeva porre rimedio, innanzitutto, alla doppia gestione degli asset – giudiziaria prima e governativa dopo la confisca definitiva – che appariva l’emergenza da aggredire affidando immediatamente a un unico soggetto la responsabilità dell’amministrazione e gestione dei beni in sequestro.
Per essere chiari: nel caso in cui viene portato a esecuzione un provvedimento restrittivo della libertà personale, il cittadino viene consegnato dalla magistratura al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che, come dire, lo gestisce nel suo percorso detentivo. Il giudice adotta i provvedimenti che regolano lo status processuale, ma non si occupa di “amministrare” il detenuto. Si riteneva che nulla ostasse ad adottare il medesimo schema quando la misura cautelare cadeva su beni e aziende. Alla magistratura, sempre, il compito di regolare l’efficacia del provvedimento restrittivo e all’Agenzia la funzione di curarne l’amministrazione, prevederne la destinazione, garantirne la produttività sinergica in un sistema di interrelazioni economiche con altri beni e altre procedure.
Se, come ricordava Pino Arlacchi tre decenni or sono, la “mafia imprenditrice” costituiva la punta avanzata della minaccia criminale, parimenti occorreva evitare che ad essa si sostituisse un’anomala “antimafia imprenditrice”, in cui la scelta fiduciaria degli amministratori da parte dei giudici, senza alcun serio criterio o controllo, frustrava ogni possibilità di verifica sull’efficacia e la legittimità delle gestioni giudiziarie. Il controllore era, e resta, colui che selezionava e vigilava sul controllato e non v’è bisogno di aggiungere altro.
La sinossi, si diceva. Sarebbe complesso e fuor d’opera in questo contesto analizzare minutamente le profonde differenze tra il testo del d.l. 4/2010 e quello della legge 50/2010. Così come metterlo a confronto con il testo di riforma della prevenzione antimafia, sostanzialmente di matrice togata, messo a punto dalla Commissione antimafia presieduta dall’onorevole Bindi.
Tuttavia, scrutinandoli, ci si accorgerà che la norma più radicalmente modificata è stato l’articolo 5 del decreto legge, non a caso titolato ai rapporti dell’Agenzia nazionale con l’autorità giudiziaria. La formulazione governativa prevedeva che «con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e affida all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata l’amministrazione giudiziaria. L’Agenzia viene immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L’Agenzia ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. Al fine di consentire la verifica dell’andamento dell’amministrazione l’Agenzia trasmette al tribunale periodiche relazioni».
La rivoluzione nell’assetto della governance era radicale e metteva totalmente in discussione il ruolo delle toghe in questo settore con la sostanziale dismissione della funzione di amministrazione e la conservazione, ovviamente, del ruolo di controllo.
La legge n. 50/2010 ha, come dire, rimesso le cose al loro posto, stabilendo che «con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore». Restava tuttavia impellente la necessità di riportare ordine e trasparenza nel settore della scelta degli amministratori giudiziari e, così, a tale disposizione venne aggiunto il seguente alinea: «L’amministratore è scelto tra gli iscritti all’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l’autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal ministro dell’Interno e dal ministro della Giustizia». Una soluzione vicaria e insufficiente nell’ottica di chi intendeva concentrare nell’Agenzia nazionale la responsabilità dell’amministrazione giudiziaria. Resa vieppiù vana dalla circostanza che, a circa sei anni di distanza, quel decreto interministeriale non è stato mai adottato e lo status quo ante è stato prorogato senza alcuna obiezione.
La neutralizzazione del nuovo assetto è stata pressoché totale relegando l’Agenzia al mero ruolo di ente regolatore della sola destinazione dei beni definitivamente confiscati. Una funzione molto, ma molto diversa dallo schema originario che è andato in frantumi per l’efficace azione di interdizione posta in essere in sede parlamentare da alcuni settori della magistratura (soprattutto nei lavori alla Camera).
Naturalmente questo epilogo non ha nulla a che vedere con la tempesta giudiziaria che ha riguardato il settore delle misure di prevenzione negli ultimi anni (e non solo a Palermo). Ma è certo che l’aver consegnato definitivamente alle toghe la responsabilità della gestione dei beni di mafia e l’individuazione/controllo degli amministratori fiduciari non costituisce un esempio di moderazione e di trasparenza nell’esercizio della funzione giurisdizionale.
I blandi contrappesi rimasti in vigore nella determinazione dei compensi (ora all’art. 42 Codice antimafia) non sono, infatti, idonei a soddisfare le esigenze di controllo in questo settore; soprattutto a fronte del fatto (indiscutibile) che gli antichi timori dei professionisti all’essere designati per l’amministrazione dei beni sottratti ai boss sono stati soppiantati da una vorace ricerca degli incarichi presso i tribunali, talvolta, con le ricadute che scandalizzano e preoccupano la pubblica opinione.
Dai tempi di Rosario Livatino, ucciso per la sua attività di contrasto ai patrimoni di mafia, è passata tanta, troppa acqua sotto i ponti e, forse, è arrivato il momento di mettere da parte la «dittatura della memoria» e della retorica per porre mano in modo serio all’endemica, scarsa efficienza del sistema.
Riproduzione riservata