Anche soltanto per le loro implicazioni in materia di giustizia, non è più possibile rimandare una riflessione etica sulle nuove biotecnologie, non foss’altro perché alcune tra queste potrebbero divenire disponibili in tempi relativamente brevi. Un problema etico e di giustizia si pone innanzitutto rispetto all’opportunità di svolgere ricerche nell’ambito delle nuove tecnologie. Una questione che, in generale, si può dividere a sua volta in tre sottospecie: la moralità delle ricerche in quanto tali; la moralità dell’uso dei possibili risultati di tali ricerche; la giustizia dell’investimento di risorse in questo campo, che rischierebbero di togliere risorse a forme di ricerca moralmente più importanti, inclusa quella medico-sanitaria.

Conviene partire dalla possibilità di giustificare un intervento biotecnologico a un soggetto che lo subisce. Un esempio può essere rappresentato da un intervento genetico di potenziamento, oppure di modificazione delle caratteristiche di un soggetto che non si possa giudicare quale intervento di potenziamento, ma che neppure rappresenti un intervento in seguito al quale il soggetto risulta deprivato di alcune sue capacità. Le variazioni rilevanti per la giustificazione, ad esempio, possono dipendere dal livello di invasività, oppure dalla reversibilità o meno dell’intervento.

Si può giustificare un intervento di modificazione genetica in un soggetto che, nella sua condizione presente, non può rifiutare né approvare l’intervento? La giustificazione, in simili circostanze, deve essere strutturata avendo in mente la possibilità che sia accolta dal soggetto, quando questi avrà la possibilità di ragionare quale soggetto libero e uguale. Una simile struttura di giustificazione degli interventi deve assumere come limite della legittimità degli interventi il pluralismo dei valori. Non realizziamo un intervento legittimo se imponiamo a un soggetto caratteristiche che corrispondono a un sistema di valori non condiviso da tutti e, potenzialmente, non condiviso dal soggetto stesso. Pensiamo, ad esempio, alla struttura fisica di una persona. Immaginiamo di poter interferire con le caratteristiche fisiche che si svilupperanno da un embrione. Immaginiamo, ancora, di avere una preferenza per la pallacanestro, piuttosto che per il calcio. Può essere legittimo realizzare un intervento genetico favorendo una predisposizione per la pallacanestro?

 

[L'articolo completo, pubblicato sul "Mulino" n. 4/17, pp. 573-579, è acquistabile qui]