In questi giorni ha avuto una qualche eco sui quotidiani
nazionali la notizia che il presidente della Repubblica, recependo
un parere del Consiglio di Stato, ha annullato un’ordinanza del
sindaco di Molinella, un comune in provincia di Bologna, con la
quale si vietava qualsiasi forma di mendicità nei luoghi pubblici.
Il parere del Consiglio di stato richiama due sentenze della Corte
costituzionale, che in passato si è espressa contro la
penalizzazione della mendicità quando non è vessatoria, molesta o
lesiva della libertà di terzi. Il semplice chiedere l’elemosina, in
altre parole, non può costituire reato, né tantomeno - conferma il
Consiglio di Stato - può essere sanzionata da un divieto
amministrativo come quello oggetto dell’ordinanza in questione.
Questa decisione ha una portata limitata, dal momento che
riguarda l’annullamento di un’ordinanza che valeva solo sul
territorio di un piccolo comune e che di fatto, nei due anni
trascorsi dalla sua emanazione, era già stata superata da altri
provvedimenti su materie analoghe. Ma ha giustamente attirato
l’attenzione della stampa nazionale, perché è in evidente
controtendenza rispetto a un
sentire politico diffuso che tende ad accreditare anche
il semplice «decoro urbano» come ragione sufficiente per la
limitazione di libertà civili fondamentali. Inoltre,
guardare alle ragioni dietro a questa decisione può essere utile a
ricordare perché anche libertà apparentemente minori, irrilevanti e
indegne, come la libertà di mendicare, non possano essere
sacrificate a cuor leggero.
In realtà può sembrare ovvio che anche in questa occasione, così
come anche in altri casi analoghi, le norme repressive debbano
essere rifiutate non tanto nel nome di un astratto principio di
libertà, ma per il motivato timore che possano finire per aumentare
le vessazioni nei confronti dei più svantaggiati o dei cosiddetti
«marginali»; oppure, nel caso specifico, si può ritenere che
debbano essere rifiutate in nome del bisogno, ossia in vista del
pericolo che in questo modo si privino le persone interessate
dell’unico modo di provvedere al proprio sostentamento. La stessa
associazione che ha difeso il diritto di mendicare contro
l’ordinanza di Molinella, nel ricorso presentato al presidente
della Repubblica, ha invocato l’illecito utilizzo di un
potere d’urgenza «per fare guerra alle persone povere che chiedono
un aiuto».
Tuttavia, vale la pena ricordare perché la questione
fondamentale che occorre sollevare anche in questo caso è
innanzitutto una questione di libertà.